Credito d’imposta industria cinematografica: gli esiti sull’ammissibilità delle richieste

Sono stati pubblicati sul sito della Direzione generale Cinema e Audiovisivo (DGCA) sei decreti direttoriali del 29 agosto 2025 riguardo alla Tax Credit Cinema.

Le richieste preventive di credito d’imposta per la produzione cinematografica e televisiva, nonché per la produzione esecutiva di opere straniere, sono state esaminate per determinarne l’ammissibilità

Al riguardo, in data 1 settembre 2025, sono stati pubblicati gli esiti delle istruttorie:

  • delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, tv/web e per la produzione esecutiva delle opere straniere;
    delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, orf, tv/web, per la produzione esecutiva delle opere straniere e per gli investitori esterni;
  • delle richieste relative alle idoneità e all’eleggibilità culturale, anche in relazione al reinvestimento automatici.
  • delle richieste relative al credito di imposta per le industrie tecniche.

Le pubblicazioni sul sito della DGCA costituiscono comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non verranno inviate a mezzo Pec le singole comunicazioni di riconoscimento ai beneficiari.

 

Il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 6 del “D.M. tax credit produzione 2021” e ss.mm.ii., dell’articolo 3 del “D.M. altri tax credit 2021” e ss.mm.ii. e dell’articolo 5, del “D.M. tax credit industrie tecniche”, ovvero del giorno 15, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 del “D.M. tax credit produzione 2024” e dell’articolo 14, comma 1 del “D.M. tax credit internazionale 2024”.

 

Infine, il comunicato specifica che i suddetti decreti non contengono le domande per le quali l’istruttoria è in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo.

Estratto conto contributivo: novità nell’esposizione dei dati

L’INPS comunica il rilascio delle implementazioni intervenute nelle modalità di esposizione dei dati dell’estratto conto contributivo (INPS, messaggio 2 settembre 2025, n. 2553).

Il progetto PES2024_DCP_MI.10_254 ha lo scopo di consentire all’interessato la consultazione in ordine cronologico dei periodi contributivi con l’indicazione, per ognuno di essi, della Gestione/Fondo di riferimento, determinando uno snellimento del servizio di consultazione e una visione immediata e intuitiva della complessiva posizione assicurativa.

 

Nell’ambito di tale progetto, sono state realizzate nuove modalità di esposizione dei dati all’interno dell’Estratto conto contributivo di cui l’INPS da notizia nel messaggio in oggetto.

 

L’Istituto illustra, nel dettaglio, le novità e ricorda anche che è possibile inviare segnalazioni per richiedere variazioni nella propria posizione assicurativa.

 

Nel caso in cui un soggetto risulti assicurato a una sola delle Gestioni dell’INPS, viene visualizzata, in una rinnovata e uniforme veste grafica, la sezione di riferimento (ad esempio, Gestione pubblica o Gestione separata).

 

Ove un soggetto risulti iscritto, invece, a due o più Gestioni, viene mostrato un prospetto riepilogativo con l’esposizione cronologica dei periodi accreditati. È possibile cliccare sulla lente in corrispondenza di ciascun periodo per visualizzare la sezione dedicata alla corrispondente Gestione.

 

Inoltre, in applicazione del principio di unitarietà della posizione assicurativa, l’estratto conto contiene i dati quantitativi integrati da una serie di elementi e le notizie che contribuiscono a definire il quadro previdenziale completo del soggetto assicurato, e in particolare:

 

note che descrivono le condizioni e i limiti per l’utilizzo di determinati periodi o che segnalano anomalie nelle informazioni rappresentate;

 

presenza di notizie su talune situazioni personali del soggetto, quali la titolarità di trattamenti pensionistici, e su vicende assicurative in corso di definizione, destinate a modificare il conto individuale quali, ad esempio, l’autorizzazione ai versamenti volontari o la presenza di una domanda di riscatto della laurea.

 

Vengono, infine, riepilogate le modalità di accesso alla consultazione dell’estratto conto contributivo e quelle per la richiesta dello stesso.

Ebinter Padova: stanziati fondi a sostegno dei lavoratori del Terziario e del Turismo 

Cultura, istruzione e formazione oggetto dei nuovi rimborsi degli Enti Bilaterali per i lavoratori di Padova

L’Ente Bilaterale del Terziario di Padova e l’Ente Bilaterale Turismo Padova Terme Euganee hanno introdotto nuove iniziative per supportare i lavoratori e le loro famiglie, stanziando fondi destinati alla cultura, all’istruzione e alla formazione.

Gli iscritti a questi Enti possono richiedere un rimborso per una serie di spese, tra cui libri, biglietti per cinema, teatro, musei e mostre, corsi di musica, canto, pittura e teatro.
I lavoratori del settore Terziario, iscritti da almeno 3 mesi, possono ricevere un rimborso massimo pari a 70,00 euro. Per i lavoratori del settore Turismo, iscritti da almeno 6 mesi, il contributo aumenta fino ad un massimo di 100,00 euro.

In vista della ripresa dell’anno scolastico, inoltre, è stato previsto un contributo specifico per l’acquisto dei libri di testo.

In particolare, per quanto riguarda la spesa sostenuta per i libri scolastici dei figli, i lavoratori del settore Terziario, iscritti da almeno 3 mesi, possono ottenere un rimborso pari al 75% della spesa, fino ad un importo massimo di 200,00/400,00 euro, mentre gli iscritti al settore Turismo da almeno 6 mesi possono richiedere un rimborso pari al 50% della spesa, fino a un massimo di 200,00/400,00 euro.

Per la richiesta dei rimborsi, le domande devono essere presentate entro 90 giorni dall’ultima fattura o scontrino fiscale ed è necessario compilare l’apposito modulo disponibile sul sito ufficiale degli Enti stessi.

CCNL Commercio Anpit – Cisal: previsti nuovi minimi con la retribuzione di settembre



Da settembre previsti nuovi minimi retribuitivi e l’erogazione dell’indennità di disponibilità


Le Parti sociali Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica, Cisal e Cisal Terziario hanno stabilito che, con la retribuzione di settembre, ai lavoratori verranno corrisposti i nuovi minimi retributivi di seguito riportati. 


Minimi contrattuali















































Livello Minimo
Dirigente 4.407,84
Quadro 2.845,73
A1 (EX LIV.A) 2.542,99
A2 (EX LIV.B1) 2.264,48
B1 (EX LIV.B2) 2.034,39
Venditore 1 1.863,91
B2 (EX LIV.B3) 1.792,20
Venditore 2 1.642,02
C1 (EX LIV.C) 1.622,67
C2 (EX LIV.D1) 1.489,46
Venditore 3 1.486,69
D1 (EX LIV.D2) 1.332,05
D2 (EX LIV.E) 1.210,95
Venditore 4 1.191,57

Inoltre, entrano in vigore i nuovi importi da corrispondere, a titolo di indennità, per ogni ora di “disponibilità alla prestazione”. Nei periodi di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il lavoratore non matura il diritto alla relativa indennità di disponibilità. Detta indennità è soggetta alla contribuzione previdenziale, ma è esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non è utile nella determinazione del t.f.r.


Indennità di disponibilità

















Livello Importo
C1 2,1587
C2 1,9806
D1 1,7722
D2 1,6105

Carta “Dedicata a te”, istruzioni INPS

L’INPS fornisce indicazioni per l’accesso alla “Carta Dedicata a te” relativa all’anno 2025, ovvero la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e per la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni (INPS, messaggio 1 settembre 2025, n. 2519).

L’INPS rende note alcune istruzioni operative in merito all’edizione 2025 della “Carta Dedicata a te”, alla luce del Decreto Interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a te, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025 del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante “Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 103 e 104 della legge 30 dicembre 2024, n. 207”, con cui sono state individuate le disposizioni attuative e applicative.

 

Soggetti beneficiari

 

Sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

 

iscrizione di tutti i componenti del nucleo all’Anagrafe della popolazione residente;
certificazione ISEE ordinario valido con indicatore non superiore a 15.000 euro annui.

 

Non possono accedere al beneficio i nuclei familiari che percepiscono:

 

Assegno di Inclusione;
Reddito di Cittadinanza;
Carta acquisti;
NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità;
Cassa Integrazione Guadagni o altre forme di sostegno per disoccupazione.

 

Il contributo

 

La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay.

 

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

 

Gli esercizi commerciali convenzionati garantiranno inoltre scontistiche aggiuntive ai possessori della carta.

 

Erogazione

 

I beneficiari non devono presentare domanda. L’INPS, entro l’11 settembre 2025, metterà a disposizione dei comuni le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti, selezionandoli secondo criteri di priorità dati dal numero dei componenti del nucleo familiare.

 

A parità di condizioni, viene data priorità ai nuclei con ISEE più basso.

 

I comuni hanno poi 30 giorni per verificare e consolidare le liste.

 

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio e, inoltre, le somme devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Gestione delle garanzie doganali: nuove disposizioni per riduzione ed esonero

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato sul sito proprio sito istituzionale la Determinazione 1 settembre 2025, n. 562593/RU, recante le condizioni e i criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla riduzione dell’importo della garanzia o all’esonero dalla garanzia per i diritti doganali, con particolare riferimento alla fiscalità nazionale.

L’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare, su richiesta, gli operatori economici che soddisfano determinate condizioni e criteri, a beneficiare di una riduzione dell’importo della garanzia o dell’esonero dalla garanzia per i diritti doganali, nei casi richiamati dall’articolo 50 dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 141/2024 (articolo 1).

 

Non è richiesta una garanzia alle Amministrazioni pubbliche. L’accesso al beneficio è comunque condizionato alla verifica della effettiva titolarità dell’autorizzazione o operazione doganale e che sia funzionale alle attività istituzionali dell’amministrazione pubblica interessata (articolo 2).

 

Per ottenere l’autorizzazione (articolo 3), il richiedente deve presentare istanza, per il tramite del sistema elettronico delle decisioni doganali (Customs Decisions System – CDS), al competente ufficio dell’Agenzia (ufficio di garanzia) presso cui è incardinato il procedimento di istruttoria e rilascio dell’autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale (CGU) valida solo in Italia.

La richiesta di esonero o riduzione viene presentata, in sede di istanza CGU, compilando l’allegato II, obbligatorio per la raccolta delle informazioni utili al rilascio dell’autorizzazione CGU.

Il termine per il riconoscimento dell’esonero o riduzione coincide con quello previsto per l’autorizzazione CGU (120 giorni dall’accettazione dell’istanza CGU sul sistema CDS).

Nel caso in cui il richiedente non sia già titolare di un’autorizzazione CGU o non vi sia un procedimento di autorizzazione CGU in corso, la richiesta viene presentata al competente ufficio, individuato secondo i criteri dettati dall’articolo 22 CDU.

Nel caso di garanzia isolata, con validità nazionale, costituita per merci specifiche o per dichiarazione specifica, la richiesta viene presentata all’ufficio di garanzia competente, in ragione del luogo ove si trovano le merci o viene presentata la dichiarazione.

 

L’importo della garanzia per i diritti doganali può essere ridotto fino al 50%, fino al 30% dell’importo di riferimento (IdR), ovvero fino al 100%, in caso di esonero. La concessione del beneficio della riduzione o esonero è subordinata alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza delle condizioni previste.

Requisiti per la tiduzione e per l’esonero (articolo 5):

  • Un’autorizzazione ad una garanzia per i diritti doganali con un importo ridotto fino al 50% dell’importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le condizioni riportate all’art. 84, comma 1 RD.
  • Un’autorizzazione ad una garanzia per i diritti doganali con un importo ridotto fino al 30% dell’importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le condizioni riportate all’art. 84, comma 2 RD.
  • Un esonero dalla garanzia è concesso se il richiedente dimostra di soddisfare i requisiti riportati all’art. 84, comma 3 RD

Per la valutazione delle istanze, l’ufficio competente deve eseguire le valutazioni riportate nell’art. 84, comma 3 bis, RD.

L’ufficio competente può autorizzare la riduzione/esonero di una garanzia isolata:
    ◦ Fino al 100% per i soggetti AEO, considerando la solvibilità finanziaria, il rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale e l’affidabilità dell’operatore, come emerso in sede di rilascio/monitoraggio dello status AEO.
    ◦ Fino al 50% o fino al 30% per i soggetti non AEO, verificando esclusivamente la solvibilità, senza considerare ulteriori requisiti di affidabilità.

 

In presenza di autorizzazione CGU, la decisione di riduzione o esonero è assunta nell’ambito di quest’ultima, senza autonomo e distinto provvedimento, costituita dalla copia dell’allegato II, contenente i valori definitivi, rilasciata dal competente ufficio dell’Agenzia e associata alla decisione CGU sul sistema CDS.

Nel caso di garanzia isolata non è prevista apposito provvedimento autorizzativo e qualora il soggetto debba prestare garanzia deve provvedere direttamente presso l’ufficio competente.

 

L’autorizzazione può essere revocata se sorgono fondati dubbi sulla solvibilità del titolare, fatto salvo il diritto di essere ascoltati.
In caso di revoca, entro cinque giorni dalla notifica della decisione, il soggetto deve depositare la prescritta cauzione per le operazioni in corso presso l’ufficio competente.

Sport: estesa la durata dei contratti di lavoro subordinato

Gli accordi collettivi vigenti nel settore sportivo, anche dilettantistico, devono essere adeguati alla durata dei contratti sportivi subordinati fissata in un massimo di otto anni (Legge 8 agosto 2025, n. 119).

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2025 è stata pubblicata la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 96/2025 recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

 

La Legge n. 119/2025, vigente dal 10 agosto scorso, tra l’altro, è intervenuta sulla durata dei contratti di lavoro subordinato in ambito sportivo, che è stata estesa a otto anni in luogo dei precedenti cinque anni.

 

Con una modifica all’articolo 11 del D.L. n. 96/2025, è stato inserito al D.Lgs. n. 36/2021 il nuovo articolo 26-bis, intitolato “Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati”, il cui primo comma stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (10 agosto 2025), le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all’adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni. Infatti, ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo, il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto.

 

Il comma 2 precisa che le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.

 

Inoltre, per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull’ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari.

CCNL Poste – Servizi in appalto: prevista l’erogazione dell’Una Tantum



In arrivo a settembre la 3° tranche Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 2022-2023


Con l’accordo 21 dicembre 2023 Assoposte, Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste hanno stabilito che, con la retribuzione del mese di settembre 2025, è prevista l’erogazione, a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione, della 3° tranche dell’importo Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2022-31 dicembre 2023


L’importo è corrisposto pro quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo suddetto. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata, a tutti gli effetti, come mese intero. 


L’erogazione è prevista anche nei confronti dei lavoratori part-time, ma sarà riproporzionata in base alle ore di lavoro effettivamente svolto.


L’importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.


























Livello  Importo
149,67
2 125,33
3 114,51
3S 110,00
4S 104,59
4 99,18
5 90,16

 


 




Chiarimenti dell’Agenzia sul Regime speciale per impatriati e NASpI

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello riguardante il trattamento fiscale dell’indennità NASpI per i lavoratori rimpatriati (Agenzia delle entrate, risposta 1 settembre 2025, n. 228).

L’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 ha introdotto il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Il previgente regime speciale di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 continua comunque ad applicarsi a coloro che hanno trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023.

 

L’Istante riferisce di aver trasferito la residenza in Italia nel 2022, trovando dunque applicazione il regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Tale norma stabilisce che, verificandosi le condizioni e i requisiti previsti­ alternativamente  dal comma 1 o dal comma 2, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo ed i redditi di impresa prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono nel territorio dello Stato la loro residenza ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Per accedere al regime, il soggetto non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento e deve impegnarsi a permanervi per almeno due anni.

Il regime è applicabile ai soli redditi che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR. 

 

L’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 individua come lavoratori ”impatriati” diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da specifici requisiti soggettivi, accomunate dalla circostanza di trasferirsi in Italia al fine di svolgervi una attività ”lavorativa” produttiva di redditi agevolabili.

La misura in questione è finalizzata ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività lavorativa prevedendo una tassazione più favorevole dei redditi di lavoro dipendente, di quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente, dei redditi di lavoro autonomo e di quelli d’impresa prodotti in Italia nonché delle somme conseguite in sostituzione dei suddetti redditi, le quali, ai sensi dell’articolo 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Sono considerate tali, ad esempio, l’indennità di cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità e l’indennità di maternità.

 

Le somme percepite a titolo di NASpI sono classificate come “indennità mensile di disoccupazione” che fornisce tutela di sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l’occupazione. Queste somme sono sostitutive di “redditi di lavoro dipendente” e, ai fini IRPEF, costituiscono redditi di tale categoria. Tali somme, quindi, non sono corrisposte a fronte dello svolgimento di una attività lavorativa da parte del percipiente ma presuppongono la cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, non soddisfano il requisito richiesto dalla normativa

 

Per le ragioni esposte, le somme percepite dall’Istante a titolo di NASpI nel 2024 non rientrano tra quelle ammesse al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 e devono essere assoggettate a tassazione per l’intero importo.
  

Agevolazioni per le PMI: nuove opportunità nel settore fieristico

Il decreto direttoriale 11 agosto 2025 stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni destinate a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) italiane nella partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali. 

Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 33 della Legge n. 206/2023, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con altri ministeri, ha adottato il decreto 26 giugno 2025 che definisce dei nuovi interventi agevolativi articolati nelle seguenti linee di azione:

– sostegno al settore fieristico nazionale, a sua volta articolato nelle seguenti linee:

  • sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

  • sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo;

– sostegno ai mercati rionali.

 

Linea 1 – Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche

L’agevolazione di sostanzia in un contributo a fondo perduto, concesso nella forma di “buono” del valore massimo di 10.000 euro, destinato a favore delle PMI aventi sede nel territorio nazionale, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell’esposizione fieristica, individuati all’articolo 7 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, che si tengono nel periodo compreso tra l’8 agosto 2025 e il 31 dicembre 2025. 

L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di intensità del Regolamento de minimis applicabile, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie destinate per l’intervento.

Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti interessati non devono aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza.

Il possesso del predetto requisito dovrà essere attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.

 

Le domande di assegnazione del buono, presentate dal legale rappresentate della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato, devono pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dal 7 ottobre 2025 al 28 ottobre 2025, secondo le modalità indicate dal decreto 11 agosto 2025.

Per il tramite del proprio legale rappresentate, ovvero, di altro soggetto delegato, i soggetti assegnatari del buono possono presentare l’istanza di rimborso dello stesso, esclusivamente tramite procedura informatica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di assegnazione del buon e fino al 30 marzo 2026.

 

Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

  • spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
  • per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
  • spese per la pulizia dello spazio espositivo;
  • spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
  • spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
  • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
  • spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
  • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
  • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

 

Linea 2 – Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo

L’agevolazione di sostanzia in un contributo a fondo perduto, concessa ai sensi del Regolamento de minimis 2023/2831, in favore degli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali che intendono realizzare progetti volti all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy. Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono essere presentati, in maniera congiunta, da almeno due organizzatori e prevedere costi complessivi non inferiori a 200.000 euro, I.V.A. esclusa.

 

Le domande di accesso alle agevolazioni aventi ad oggetto un progetto, presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, devono pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dal 9 ottobre 2025 al 30 ottobre 2025.

Le richieste di erogazione dell’agevolazioni (a titolo di anticipazione e a saldo) possono essere presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, esclusivamente tramite procedura informatica.

 

Per la realizzazione dei progetti, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:

  • spese per consulenze esterne relative a studi preliminari di fattibilità relativi al progetto. Sono compresi eventuali studi preparatori tecnici e spese per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
  • spese del personale effettivamente impiegato dagli organizzatori per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 10% (dieci percento) del costo complessivo del progetto;
  • spese di coordinamento forfettarie pari al 15% (quindici percento) del costo complessivo del progetto. In fase di rendicontazione delle spese, il soggetto richiedente le agevolazioni è esonerato, per la presente voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile;
  • spese per la realizzazione della manifestazione o evento fieristico dettagliate dall’articolo 14 del decreto ministeriale 26 giugno 2025.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.