Ebat Foggia: “assegno di maternità una tantum” per l’anno 2024

C’è tempo fino al 28 giugno per la presentazione delle domande al Patronato, a mezzo pec o a mano presso gli uffici

Il Comitato di Gestione della CIALA-EBAT, l’Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, ha deliberato l’assegnazione per l’anno 2024 di un “assegno di maternità una tantum”, a favore dei genitori (lavoratrici/lavoratori agricoli) di figli nati nell’anno 2023, ovvero di tutori esercenti la potestà genitoriale di nati nell’anno 2023, assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e residenti nella provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.
A disposizione dei beneficiari sono previste risorse finanziarie pari a trentamila euro. Qualora l’importo dei buoni richiesti dovesse superare la disponibilità delle risorse finanziarie, verrà utilizzata come strumento di selezione la data di ricezione delle domande, come risultante dal relativo numero di protocollo. Il numero di protocollo sarà assegnato in base all’orario di acquisizione della domanda presentata a mano ovvero in base all’orario di arrivo della PEC. L’importo unitario dell’assegno è di 500,00 euro.
Possono presentare la domanda tutte le lavoratrici e/o lavoratori, occupati nelle imprese agricole della provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli che applicano il contratto provinciale di lavoro e sono in regola con i versamenti dei contributi CIALA-EBAT. I richiedenti dovranno risultare iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratoti agricoli OTI ed OTD della provincia di Foggia, con almeno 51 giornate nell’anno 2023. Per i residenti fuori dalla provincia di competenza della Cassa ma regolarmente occupati nelle imprese di cui sopra, valgono gli stessi diritti, a condizione che dichiarino di non aver richiesto identico contributo ad altra Cassa. 
I richiedenti, a seguito della compilazione della domanda, dovranno allegare la seguente documentazione:
– copia del documento di riconoscimento;
– copia buste paga dei rapporti di lavoro relativi all’anno 2023, o copie modelli UNILAV anno 2023 o CU 2024;
– copia del Prospetto di liquidazione dell’Indennità di maternità dell’INPS o Certificato di esistenza in vita dei nuovi nati;
– attestazione ISEE 2024 con un valore non superiore ad euro 20.000;
– prospetti riepilogativi F24 dell’INPS e le quietanze di pagamento (per i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli);
– autocertificazione stato di famiglia rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000;
– attestazione coordinate bancarie del richiedente.
Le domande, da presentare tramite Patronato a mezzo pec o a mano presso gli uffici, devono essere acquisite al protocollo dell’Ente dal 6 maggio 2024 alle ore 12:30 del 28 giugno 2024.

Appalti in luoghi confinati e organi di certificazione dei contratti

Forniti chiarimenti in materia di competenza territoriale (INL, nota 8 maggio 2024, n. 859).

L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto sul tema della certificazione degli appalti in luoghi confinati e negli ambienti sospetti di inquinamento (DPR n. 177/2011), evidenziando innanzitutto che per quanto concerne la competenza territoriale degli organi abilitati alla certificazione la disciplina di riferimento è contenuta nel Titolo VIII – Capo I del D.Lgs. n. 276/2003 e, in particolare negli articoli 76 e 77, nonché nel D.M. 21 luglio 2004, all’interno del quale si fa espresso rinvio al regolamento interno adottato dalla singola Commissione all’atto della costituzione. 

In effetti, la previsione contenuta nel citato articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003, in forza del quale “le parti stesse devono rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore”, trova applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui si intenda dare avvio alla procedura di certificazione presso le commissioni di cui all’articolo 76, comma 1, lettera b) e, pertanto, esclusivamente laddove ci si rivolga alle commissioni abilitate alla certificazione istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro e le Province.

Invece, nell’eventualità si tratti di una fattispecie ricompresa nell’articolo 76, comma 1, lettera c-ter) (caso al quale si riferisce concretamente la nota in commento) l’ambito di competenza territoriale resta definito nel regolamento interno della relativa Commissione.

Infine, in riferimento all’attività di indagine della Commissione di certificazione, ferma restando l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’INL ritiene possibile richiedere anche a campione, in relazione alla verifica relativa all’applicazione del CCNL, l’eventuale documentazione di supporto: ad esempio il LUL o i prospetti paga nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali

 

 

CCNL Scuole Private (Filins – Confsal): sottoscritto l’accordo integrativo

Con l’accordo integrativo previsti nuovi riconoscimenti economici

Il 3 maggio scorso, Filins e Ugl-Scuola hanno sottoscritto l’accordo integrativo del CCNL per i lavoratori del comparto scuole private laiche. A tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di accordo individuale sottoscritto, sono riconosciuti nuovi importi economici per le attività previste dall’ordinamento scolastico, per le quali non era prevista una specifica retribuzione. Gli importi sono da considerarsi al lordo di ogni ordine fiscale, previdenziale e assicurativo e sono erogati annualmente ed in maniera non frazionabile:
100,00 euro per il Coordinatore di più classi della Scuola primaria dell’infanzia;
80,00 euro per il Coordinatore di classe della Scuola Secondaria di I e II grado; 
100,00 euro per il Coordinatore di più classi del medesimo corso della Scuola Secondaria di I e II grado;
1.100 euro per il Coordinatore di Istituto e per il rapporti con il Coordinatore della attività didattiche. La suddetta cifra è frazionata in due tranche di pari importo. Il compenso intero è erogato solo a coloro i quali mantengono l’incarico nell’anno scolastico per almeno il 66% dei giorni di scuola, secondo quanto previsto dal calendario regionale. 
Le figure vengono individuate dal Collegio dei docenti o dal Consiglio d’Istituto ed è esclusa ogni interferenza da parte del datore di lavoro. Inoltre, le nomine vengono comunicate dall’organo collegiale al datore di lavoro per l’erogazione delle relative competenze economiche. Il contratto scade il 31 agosto 2026. 

INAIL: aggiornate le diarie per gli assicurati inviati fuori residenza

Dal 1° giugno 2024 si applicheranno i nuovi importi alle diarie giornaliere che spettano agli assicurati inviati fuori residenza presso gli uffici dell’INAIL per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche (INAIL, circolare 13 maggio 2024, n. 11). 

Gli importi della diaria giornaliera da corrispondere agli assicurati invitati fuori residenza presso gli Uffici dell’Istituto per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche, sono stati adeguati all’attuale costo della vita: lo comunica l’INAIL nella circolare in commento, in cui vengono riportati anche i nuovi importi, variabili, tra l’altro, in base alla durata dell’assenza.

 

L’aggiornamento tiene conto dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra la media annua del 2023 e quella del 2022, pari a 5,4%.

 

Pertanto, gli importi aggiornati, dovuti a decorrere dal 1° giugno 2024, sono così fissati:

 

8,91 euro per assenza della durata di 4 ore e che obblighi a consumare un pasto fuori residenza (importo precedente, 8,45 euro);

 

17,85 euro per assenza di una intera giornata senza pernottamento (importo precedente, 16,94 euro);

 

34,82 euro per assenza di una intera giornata con pernottamento (importo precedente, 33,04 euro).

 

Infine, l’INAIL fornisce alcune istruzioni operative al riguardo, precisando che le tabelle presenti nella procedura Graiweb Prestazioni sono in corso di aggiornamento da parte della Direzione centrale per l’organizzazione digitale mediante inserimento dei nuovi importi. 

 

In allegato alla circolare in commento è riportata la Delibera del Consiglio di amministrazione INAIL dell’8 maggio 2024 (n. 7/2024) con cui è stato adottato l’aggiornamento.

ADI e validazione delle certificazioni

L’INPS fornisce indicazioni sulla verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza, nonché sui pagamenti delle domande di ADI (INPS, messaggio 13 maggio 2024, n. 1816).

Ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Assegno di inclusione (ADI), l’INPS deve verificare le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande, presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni.

 

L’INPS, già nel messaggio n. 623/2024, aveva comunicato l’avvenuto rilascio, per il momento riservato agli operatori delle ASL abilitati, del servizio WEB denominato “Validazione delle certificazioni ADI”, attraverso il quale l’Amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione indicata nella domanda di ADI relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della medesima domanda di ADI. 

 

L’operatore della Struttura sanitaria, accedendo al servizio, deve verificare e attestare se le indicazioni riportate (estremi del protocollo della certificazione della condizione di svantaggio, Amministrazione che l’ha rilasciata, inserimento nel programma di cura e assistenza e relativa durata) siano “Valide” o “Non Valide”.

 

Le richieste possono essere riferite, alternativamente, alla verifica della sola condizione di svantaggio o dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza oppure a entrambe.

 

In relazione alla condizione di svantaggio, è possibile che il successivo inserimento nel programma di cura e assistenza sia gestito dalla medesima o da altra Struttura sanitaria o sia demandata ai servizi sociali o ad altra Amministrazione. Quindi, ogni Struttura competente deve validare la condizione di svantaggio e/o l’inserimento nel programma di cura e assistenza per quanto di pertinenza.

 

L’abilitazione per l’accesso al servizio può essere chiesta utilizzando il modulo “AP64” disponibile nella sezione “moduli” del sito istituzionale dell’INPS.

 

Per le domande di ADI nelle quali sia stata dichiarata la presenza di un componente adulto che non sia disabile ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, o con età pari o superiore a 60 anni, dal mese di febbraio 2024, si è proceduto a inviare ai Comuni per il tramite della piattaforma GePI, e a mettere a disposizione delle ASL attraverso il servizio dedicato, i codici fiscali interessati per le necessarie verifiche.

 

L’INPS informa che, a decorrere dalla mensilità di aprile 2024, inoltre, sono state poste in pagamento le domande di ADI per le quali non sia stato comunicato all’INPS, da parte delle Amministrazioni interessate, l’esito delle verifiche della condizione di svantaggio e dell’inserimento in un programma di cura e assistenza entro i 60 giorni dalla comunicazione da parte dell’Istituto e la cui istruttoria abbia avuto esito positivo.

 

Si ricorda che i pagamenti vengono disposti il giorno 15 del mese per i primi pagamenti e il 27 del mese per i rinnovi, con la possibilità di uno o due giorni di anticipazione o scorrimento in concomitanza di giorni festivi.

Decreto Coesione: l’intervento sul personale delle grandi imprese in crisi

Istituita una cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (D.L. 7 maggio 2024, n. 60).

L’articolo 27 del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024) ha previsto una specifica misura per la riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi, in particolare con l’istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

In sostanza, il nuovo organismo verrà attivato a decorrere dal 1° luglio 2024, nell’ambito del piano delle politiche attive previsto dal PNRR e per attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (regolamento STEP), nonché per favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del FEG.

I compiti della Cabina di regia

I datori di lavoro del settore privato con un organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità potranno chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’attivazione della Cabina di regia secondo le modalità indicate con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Coesione.

Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.

CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali: mancato accordo tra le Parti Sociali

Le OO.SS., dopo lo stato di agitazione dei lavoratori a cui si applica il contratto della sanità privata Aiop e Aris, si sono dichiarate pronte alla mobilitazione 

Dopo lo stato di agitazione di lavoratrici e lavoratori a cui si applica il contratto della sanità privata Aiop e Aris, le OO.SS. (Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil), nel corso del tentativo di conciliazione, si sono dichiarate pronte alla mobilitazione di settore.
Il comparto, affermano i sindacati, coinvolge centinaia di migliaia di addetti che svolgono un servizio pubblico all’interno di strutture sottoposte al regime di accreditamento dalle regioni. I lavoratori hanno ottenuto solo nell’ottobre del 2020 un rinnovo contrattuale, dopo 14 anni di blocco della contrattazione, e dopo numerosi scioperi e mobilitazioni del sindacato confederale. 
Rispetto alle richiesta di avvio di un confronto per il rinnovo del contratto, avanzata dalle OO.SS., le due associazioni non hanno fornito risposte. Per i Sindacati, l’indifferenza nei confronti delle lavoratrici ed i lavoratori è inaccettabile. Lamentano inoltre il silenzio del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni, più volte sollecitati dal sindacato confederale a farsi soggetto attivo nella vertenza.
Per tutto quanto sopra la procedura di conciliazione si è conclusa con un mancato accordo. Non solo, nel confermare lo stato di agitazione è stato annunciata la mobilitazione in tutte le regioni.

CCNL Autostrade: stabilito il premio di risultato per il 2024

Il valore del premio è pari a 2.200 euro lordi per il livello C 

Il 23 aprile scorso si sono incontrati la Direzione di Autostrade per l’Italia e le OO.SS. e Filt-Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti,, Sla Cisal e Ugl per definire il Premio di Produttività e di Risultato per l’anno 2024.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 46 del CCNL, le Parti hanno stabilito di confermare l’attuale impianto del Premio di Produttività anche per l’anno 2024.
Ai fini della determinazione del Premio, hanno individuato i seguenti quattro parametri: redditività, asset integrity e digitalizzazione, sicurezza e qualità, sostenibilità.
Viene stabilito il premio pari ad 2.200 euro lordi per un livello “C”, se raggiunti tutti gli obiettivi dei singoli indicatori.
Il Premio viene erogato in un’unica soluzione nel mese di maggio 2025 e comunque subito dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’azienda e corrisposto al personale a tempo indeterminato in servizio al 1º marzo 2025, in relazione al servizio prestato nell’anno precedente.
Per il personale con contratto a tempo parziale viene riproporzionato in relazione alla durata ordinaria della prestazione e per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è corrisposto un premio corrispondente ad 1/12 della quota annua del premio erogato l’anno precedente per ogni mese di servizio prestato nell’anno di corresponsione. 
Per il pagamento del Premio trovano applicazione i seguenti criteri:
– in caso di non effettuazione della prestazione per malattia e/o per assenze non retribuite relative all’anno 2024, non è corrisposta una quota giornaliera del premio;
– in caso di malattia superiore a 5 giorni consecutivi di calendario relativa all’anno 2024, è riconosciuta, a partire dal sesto giorno, una quota del premio pari all’11’80% di quella giornaliera.
Gli importi  non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

CCNL Penne Spazzole e Pennelli: nuovi minimi retributivi


CCNL Penne Spazzole e Pennelli: nuovi minimi retributivi



con la retribuzione di maggio, Erogata la seconda tranche di aumenti retributivi 


 Secondo quanto stabilito dal CCNL stipulato il 27 settembre 2023 tra Assospazzole e Pennelli, Assoscrittura e Federazione Energia Moda Chimica e Affini (F.E.M.C.A.), F.I.L.C.T.E.M. e U.I.L.T.E.C., con la busta paga di maggio vengono erogati gli aumenti retributivi per:
– gli addetti alle aziende produttrici di spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime;
– gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini secondo.
Gli importi relativi ai nuovi minimi sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

























































Livello Minimo Edr Totale
7 2.388,30 10,33 2.398,63
7 Quadro 2.388,30 10,33 2.398,63
6 2.186,34 10,33 2.196,67
5 2.076,82 10,33 2.087,15
4 Super 1.974,57 10,33 1.984,90
4 1.912,53 10,33 1.922,86
3 Super 1.866,70 10,33 1.877,03
3 1.820,85 10,33 1.831,18
2 1.720,88 10,33 1.731,21
1 1.464,18 10,33 1.474,51

Certificazione Unica 2024: i canali per ottenerla

L’INPS ricorda gli adempimenti annuali a cui è tenuto in qualità di sostituto d’imposta e illustra le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2024 (INPS, circolare 7 maggio 2024, n. 63).

L’INPS rende note, ai pensionati e alle altre persone che hanno percepito prestazioni nel corso dell’anno 2023, le modalità per ricevere la Certificazione Unica 2024, dopo aver descritto le attività svolte annualmente in qualità di sostituto d’imposta, riguardanti, ad esempio, l’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno.

 

Dal 14 marzo, la documentazione è disponibile attraverso i canali consueti. Coloro che sono in possesso di credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare la Certificazione Unica dal sito istituzionale accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso i seguenti percorsi di navigazione:

 

  •  “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio” > “Certificazione Unica 2024 (Cittadino)”;

  •  “MyINPS”> “I tuoi servizi e strumenti”> “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica”. In tale sezione è possibile altresì consultare e stampare le Certificazioni Uniche prodotte e rilasciate a partire dall’anno d’imposta 2018 (CU/2019).

 

In alternativa, è possibile chiedere il rilascio cartaceo della CU 2024, recandosi presso le strutture dell’Istituto e rivolgendosi, dove il servizio è presente, alla “Prima accoglienza”, senza prenotazione. Negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede.

 

È possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

 

La Certificazione Unica 2024 può essere ottenuta anche presso i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo.

 

È possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare, sono attivati anche canali per la spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero, in favore dell’utenza fragile e per il rilascio al soggetto non titolare.

 

L’INPS rammenta anche che, dal 15 marzo 2024, è consentito alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica, rettifica che può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente.